Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20091 del 15/11/2012 (Rv. 624845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Azione esperita da parte dell'organizzazione sindacale nazionale e non del relativo organismo locale - Controversia promossa direttamente in via ordinaria anziché ex art. 28 statuto lavoratori - Assoggettabilità al rito del lavoro - Competenza per territorio - Individuazione - Criterio - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall'art. 413, settimo comma, cod. proc. civ., essendo seguìto dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori. (Nella specie, la Fiom-CGIL nazionale aveva chiesto al Tribunale di Torino che fosse dichiarata antisindacale la condotta posta in essere da Fiat Group Automobiles spa e Fabbrica Italia Pomigliano spa perché suscettibile di determinare l'estromissione del sindacato dal sito di Pomigliano d'Arco; la S.C., nel ritenere corretta la competenza territoriale del giudice adito, ha sottolineato come la via del giudizio ordinario fosse l'unica percorribile da parte di una struttura sindacale nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)