Sez. L, Sentenza n. 9503 del 08/09/1995 (Rv. 493967 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Controversia promossa direttamente in via ordinaria anziché ex art. 28 statuto lavoratori - Assoggettabilità al rito del lavoro - Competenza del pretore "ratione loci" - Individuazione - Criterio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La controversia promossa dal sindacato che, invece di far ricorso al procedimento disciplinato dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, agisca direttamente in via ordinaria, contro il datore di lavoro, a tutela delle stesse posizioni oggetto del summenzionato procedimento, e cioè a tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, è soggetta - in applicazione analogica degli artt. 2 e 3 della legge 8 novembre 1977 n. 847 (sostitutivi del secondo e terzo comma del citato art. 28) - al rito del lavoro ed è quindi devoluta alla competenza per materia del pretore, in funzione di giudice del lavoro, individuato "ratione loci" con riguardo al luogo di commissione della condotta antisindacale denunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)