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Sez. 5, Sentenza n. 22193 del 06/12/2016 Ud. (dep. 08/05/2017) Rv. 270121 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Accostamento tra due notizie contenenti notizie vere - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270121-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina e, qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, ove l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. (Fattispecie in cui l'articolo oggetto della contestazione era stato frutto di accostamenti tra alcune affermazioni rese sul blog dalla persona offesa e l'esistenza di criminalità nella città di Brindisi, con l'effetto di aver determinato in concreto l'attribuzione alla P.O. di opinioni e giudizi sui cittadini della città di Brindisi che invece non risultava aver espresso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)