Sez. 5, Sentenza n. 3893 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262729 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione commessa con il mezzo della televisione - Accostamento tra due notizie contenenti notizie vere - Condizioni e limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere ma ove, viceversa, l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. (Fattispecie in cui ad un servizio televisivo concernente l'associazione 'terra insubrè, caratterizzata da 'fermento etnonazionalisticò veniva accostato altro servizio concernente le associazioni 'holy war' e 'trincea europà, aventi connotazioni non solo razzistiche e xenofobe ma financo ispirate alla ideologia nazista; la S.C., censurando il giudice di appello, ha ritenuto che detto accostamento aveva dato origine ad una notizia nuova e denigratoria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)