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Sez. 1, Sentenza n. 4798 del 24/07/1980 (Rv. 408622 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI CENSURE IN ORDINE ALLA MOTIVAZIONE O ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INTERPRETAZIONE E SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI GIURIDICI - RILEVAZIONE D'UFFICIO DELLE QUESTIONI RELATIVE - DIVIETO - INTERPRETAZIONE DIRETTA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - CRITERI - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408622-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI CENSURE IN ORDINE ALLA MOTIVAZIONE O ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INTERPRETAZIONE E SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI GIURIDICI - RILEVAZIONE D'UFFICIO DELLE QUESTIONI RELATIVE - DIVIETO - INTERPRETAZIONE DIRETTA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - CRITERI - FUNZIONE.*

Nel giudizio di Cassazione, qualora il ricorrente non abbia formulato alcuna censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e neppure una censura di violazione delle norme sull'interpretazione e sulla qualificazione giuridica dei contratti e degli Atti giuridici, la suprema Corte non puo sollevare d'ufficio tali questioni ma, fermi restando l'accertamento e la qualificazione dei fatti operati in Sede di merito, deve limitarsi a interpretare direttamente la sentenza impugnata, coordinandone le varie espressioni della motivazione in relazione al dispositivo, per accertare l'effettiva portata del decisum, onde stabilire se essa coincida o meno con l'interpretazione effettuata dal ricorrente. (V 1710/77, mass n 385424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)