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Sez. 2, Sentenza n. 1710 del 05/05/1977 (Rv. 385424 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE DIRETTE A PROVOCARE UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385424-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE DIRETTE A PROVOCARE UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLE PROVE - INAMMISSIBILITA.*

Innanzi alla Corte di Cassazione non possono essere proposte censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal giudice del merito indipendentemente dalla denunzia di errori di diritti o di vizi della motivazione dai quali sarebbe affetta la sentenza impugnata col ricorso. (V 365/75, mass n 373613).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)