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Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015 (Rv. 636632 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Danno derivante da un falso riconoscimento di paternità poi disconosciuto - "Compensatio lucri cum damno" con i benefici ricevuti dal danneggiato per l'adempimento degli obblighi di mantenimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636632-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"

In sede di liquidazione del danno inferto al figlio da un falso riconoscimento di paternità, poi disconosciuto, non si può tenere conto, a titolo di "compensatio lucri cum damno", dei benefici ricevuti dal danneggiato in conseguenza dell'adempimento, da parte del falso padre, degli obblighi di mantenimento, non potendosi configurare un effetto lucrativo derivante da prestazioni dovute da chi, a seguito del riconoscimento, seppur falso, abbia assunto lo "status" di genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)