Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013 (Rv. 626397 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Diversità del fatto generatore del danno e del vantaggio - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di locazione immobiliare.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)