Sez. 3 - , Ordinanza n. 10333 del 30/04/2018 (Rv. 648315 - 02)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Società fiduciarie - Intestazione di contratti di investimento per conto dei fiducianti - Ammissibilità - Conseguenze.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, conformemente alle comunicazioni Consob 4 novembre 1998, n. 98086703 e 10 marzo 2006, n. 6022348, possono rendersi intestatarie di contratti di investimento per conto dei propri fiducianti, purché resti preservata la diretta riferibilità al cliente fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele. Ne consegue che la qualità sostanziale di investitori spetta, non già alla società fiduciaria, ma alle persone fisiche fiducianti, rispetto alle quali devono essere adempiuti gli obblighi informativi e di comportamento previsti dal Regolamento Consob n. 11522 del 1998 con riguardo all'eventuale inadeguatezza dell'operazione, restando irrilevante la circostanza che la società fiduciaria rientri nella categoria degli operatori qualificati di cui al medesimo regolamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 51 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)