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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3962 del 19/02/2018 (Rv. 647420 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti avente ad oggetto derivati - Contratto quadro stipulato con società incorporata - Investitore "operatore qualificato" ex art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "rationae temporis") - Dichiarazione sottoscritta dall'investitore nel contratto - Valenza probatoria nei confronti dell'incorporante - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647420-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di contratti di intermediazione mobiliare avente ad oggetto derivati, la dichiarazione scritta di appartenenza alla categoria dell'operatore qualificato, rilasciata dall'investitore nel contratto quadro stipulato con la società per azioni incorporata, in qualità di originaria intermediaria, costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria anche nel giudizio instaurato nei confronti dell'incorporante, restando a carico dell'investitore l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza della qualifica sopraindicata.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)