Sez. L, Sentenza n. 3997 del 18/06/1981 (Rv. 414653 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nel nuovo rito delle cause del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dal secondo comma dell'art 437 cod proc civ, riguarda soltanto le prove 'costituendè e non anche 'costituitè, come i documenti, la cui produzione e, pertanto, ammissibile, sempre a condizione, peraltro, che il giudice di secondo grado ne ritenga la decisivita. (V 5095/80, mass n 408951; (V 4575/80, mass n 408416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)