Sez. L, Sentenza n. 874 del 06/02/1985 (Rv. 439057 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - INVALIDITÀ PENSIONABILE - AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA E NUOVE INFERMITÀ SOPRAVVENUTE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLE REGOLE STABILITE DAGLI ARTT. 437 E 441 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - INVALIDITÀ PENSIONABILE - AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA E NUOVE INFERMITÀ SOPRAVVENUTE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELLE REGOLE STABILITE DAGLI ARTT. 437 E 441 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, il dovere del giudice, ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., di valutare, anche in grado d'appello, l'aggravamento della malattia e le nuove infermità sopravvenuti nel corso del procedimento sia amministrativo che giudiziario e l'ammissibilità in appello della produzione di documenti, in quanto prove non "costituende" ma "costituite", non escludono che l'accertamento e la valutazione di tali fatti - eventualmente mediante ricorso a nuove indagini tecniche - debbano avvenire, nel giudizio di appello, nell'osservanza del principio del contraddittorio e delle regole stabilite dagli artt. 437 e 441 cod. proc. civ.. (nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che non aveva preso in considerazione fatti patologici prospettatigli, con la produzione della relativa documentazione sanitaria, dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 441 citato e risultanti da accertamenti medico-diagnostici effettuati per proprio conto dall'assicurato in un periodo posteriore alla conclusione delle indagini del consulente d'ufficio di secondo grado). (V 3997/81, mass n 414653; (V 3636/81, mass n 414253; (V 1217/78, mass n 390571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)