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Sez. 1, Sentenza n. 5029 del 29/05/1990 (Rv. 467458 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - REVISIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DELLA INDICIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467458-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - REVISIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE DELLA INDICIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il reclamo alla Corte d'appello, contro il decreto emesso dal tribunale in tema di assegno di divorzio a norma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, metta in discussione esclusivamente il diritto a detto assegno, deve ritenersi inammissibile la censura inerente alla disposta indicizzazione dell'assegno medesimo, che venga formulata dal reclamante soltanto con successive note illustrative, dato che il procedimento camerale, contemplato dalla citata norma, non si sottrae, in fase d'impugnazione, al principio della delimitazione del riesame alle sole questioni devolute al giudice di secondo grado con tempestive (e specifiche) doglianze. (V 5521/83, mass n 430453).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)