Sez. U, Sentenza n. 5521 del 08/09/1983 (Rv. 430453 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO RESO SULL'ISTANZA DEL CONIUGE DIVORZIATO RIVOLTA AD OTTENERE UNA QUOTA DI DETTA PENSIONE - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO RESO SULL'ISTANZA DEL CONIUGE DIVORZIATO RIVOLTA AD OTTENERE UNA QUOTA DI DETTA PENSIONE - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento camerale, che si concluda con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato, quale quello che statuisce sull'istanza del coniuge divorziato rivolta ad ottenere una quota della pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite (art. 9 della legge primo dicembre 1970 n. 898), trovano applicazione i principi del processo di cognizione circa l'Onere dell'impugnazione e la conseguente delimitazione dell'ambito del riesame, da parte del giudice di secondo grado, alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame. Pertanto, qualora il provvedimento reso dal tribunale su detta istanza venga tempestivamente investito da una parte con reclamo davanti alla Corte d'appello (entro dieci giorni dalla notificazione, ovvero anche successivamente, in difetto di notificazione), deve ritenersi consentito alla controparte di introdurre, con analoga tempestività, e sia pure nella Forma della memoria, specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso, per ragioni diverse e contrastanti a quelle prospettate dal reclamante, ma non anche di aggiungere poi, nel corso del procedimento di secondo grado, ulteriori motivi d'impugnazione, che investano nuovi punti della controversia. (V 2687/82, mass n 420538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)