Sez. 5, Sentenza n. 1675 del 20/11/1979 Ud. (dep. 08/02/1980) Rv. 144254 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione occorre per la sussistenza del dolo la consapevolezza da parte dell'agente che gli Atti di distrazione cagionano o possono cagionare danno alla massa dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)