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Sez. 5, Sentenza n. 1325 del 13/12/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171871 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITÀ DI DANNO PER I CREDITORI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171871-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITÀ DI DANNO PER I CREDITORI - NECESSITÀ.*

Nel reato di bancarotta fraudolenta l'elemento soggettivo non può prescindere dalla consapevolezza che gli Atti di distrazione cagionano o possono cagionare danno ai creditori. Il dolo, infatti, anche se generico, non si esaurisce nella consapevole volontà del fatto, ma è volontà diretta a uno scopo, della quale è momento (intellettivo) ineliminabile la rappresentazione dell'evento, individuato non già nel fallimento, ma nella lesione dell'interesse patrimoniale dei creditori, cui la dichiarazione di fallimento conferirà Rilevanza penale. (V mass n 167257; (V mass n 162085; (V mass n 157108; (V mass n 155139; (Conf mass n 144254; (Conf mass n 140896).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)