diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4955 del 31/01/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205359 - 01

Impugnazioni penali - Appello - Provvedimenti appellabili e inappellabili - In genere | Sentenza che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - Appellabilità della decisione - Sussistenza tutte le volte che l'interessato possa conseguire dalla sentenza di secondo grado un vantaggio concreto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205359-01

Impugnazioni penali - Appello - Provvedimenti appellabili e inappellabili - In genere

Ai fini dell'applicabilità della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve aversi riguardo all'interesse ad impugnare, sussistente tutte le volte che l'interessato possa conseguire dalla sentenza di secondo grado un vantaggio concreto consistente in una formula più favorevole di quella adottata. (Nella fattispecie, l'appello proposto dall'imputato avverso la declaratoria di improcedibilità perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per intervenuta depenalizzazione dei reati valutari era stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. 1930. Tale decisione, a seguito di ricorso per cassazione, è stata annullata con rinvio sul rilievo che l'interesse dell'appellante ad ottenere la formula perché il fatto non costituisce reato andava ravvisato nell'esclusione dell'obbligo della trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano dei Cambi). (V. sent. sez. III n. 3669, C.C. 19 settembre 1990, Rizzoli).

Riferimenti normativi: Legge Cost. 18/07/1986 num. 200, Legge Cost. 21/03/1987 num. 140, Legge Cost. 18/05/1989 num. 249, Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)