Sez. 5, Sentenza n. 9135 del 18/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213963 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sussistenza dell'interesse - Condizioni - Conseguimento di un risultato pratico vantaggioso - Necessità - Fattispecie - Imputato che impugna sentenza di assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", chiedendo la formula "perché il fatto non sussiste" - Identità ai fini penali - Mancata deduzione di eventuali pregiudizi ai fini civili od amministrativi - Carenza di interesse.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano; invero l'interesse richiesto dall'art 568 comma 4 cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di interesse ad impugnare per un imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il quale richiedeva la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che, ai fini penali, le due formule producono i medesimi effetti, mentre, per quanto riguarda gli effetti civili od amministrativi della pronunzia, nessun pregiudizio era stato dedotto dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)