Sez. 2, Sentenza n. 9037 del 26/05/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160910 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI PER MOTIVI PROCESSUALI - RIFERIMENTO A MANCANZA DI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, ESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE, NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI PER MOTIVI PROCESSUALI - RIFERIMENTO A MANCANZA DI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, ESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE, NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'applicazione dell'amnistia, stabilito dall'art. 592 cod. proc. pen., è consentita nei soli casi in cui si renda assolutamente necessario, per la pronunzia della causa estintiva del reato, il preventivo esame delle questioni relative all'Azione penale nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale. La detta eccezione, per la peculiarità della stessa sua natura, dev'essere interpretata con criteri restrittivi e in rapporto unicamente alle ipotesi di Mancanza dei presupposti processuali, di esistenza di una causa di impromovibilità o improseguibilità dell'Azione penale, ovvero di cause di nullità assolute e insanabili, tali da inficiare la validità dell'Azione penale, sì da travolgere, senza possibilità di rinnovazione, tutti gli Atti processuali posteriori o anche anteriori che vi siano strettamente collegati. (Conf mass n 147447 e, da ultimo, mass n 157663; (sez. Un. 27 novembre 1982, n. 1705, ric. Di Giovanni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 17, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)