Sez. 1, Sentenza n. 2570 del 27/07/1972 (Rv. 360093 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - BENEFICI FISCALI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - SPETTANZA - MOMENTO - ESAZIONE DEI TRIBUTI ORDINARI E DEGLI INTERESSI - DALLA DECADENZA DAI BENEFICI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IMPOSTA RIDOTTA E CORRISPOSTA IN MODO SPECIALE - BENEFICI FISCALI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - SPETTANZA - MOMENTO - ESAZIONE DEI TRIBUTI ORDINARI E DEGLI INTERESSI - DALLA DECADENZA DAI BENEFICI.*
I benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n 408 (assoggettamento ad imposta fissa di registro ed ad imposta ipotecaria ridotta ad un quarto degli Atti di acquisto di aree edificabili destinate alla costruzione di case per abitazioni non di lusso) competono sin dal momento della registrazione dell'atto di acquisto. La amministrazione finanziaria, pertanto, puo far valere il suo diritto alla esazione dei Tributi predetti in misura ordinaria soltanto in ipotesi e dal momento in cui si verifichi l'evento (mancata costruzione non eseguita a norma e nei termini di legge), che importa decadenza dai benefici. Da tale momento decorrono anche gli interessi sulle somme dovute alla finanza. (V 2311'69, mass n 341710).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)