Sez. 1, Sentenza n. 2294 del 11/05/1978 (Rv. 391688 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI MORATORI SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - INTERESSI MORATORI SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA - DECORRENZA.*
Gli interessi moratori, sulle somme dovute a titolo di imposta di registro, a seguito della decadenza dalle agevolazioni concesse all'atto della registrazione, decorrono dal momento in cui, ove non fosse stata domandata dal contribuente l'agevolazione dalla quale per fatto proprio e decaduto, l'imposta sarebbe dovuta essere pagata nel suo normale ammontare (o dal momento dell'entrata in vigore della legge imponente l'Obbligo degli interessi, se successivo alla registrazione). (applicazione in tema di decadenza dalle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta contadina ex legge 6 agosto 1954 n 604). (V 2444/76, mass n 381222; (V 3966/75, mass n 378251; (V 565/75, mass n 373868; (contra 2570/72, mass n 360093).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)