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Sez. 1, Sentenza n. 15350 del 04/07/2014 (Rv. 631817 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Contraffazione - Legittimazione all'azione - Licenziatario con esclusiva - Distributori dei prodotti brevettati - Interesse - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631817-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In materia di invenzioni industriali, la legittimazione ad agire in giudizio in caso di contraffazione del brevetto spetta non solo al licenziatario con esclusiva, il quale acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima tutela processuale, ma anche - in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva n. 48 del 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) - a chi, subendo gli effetti negativi della contraffazione, abbia l'interesse a proporre l'azione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la legittimazione anche della società distributrice dei prodotti brevettati in quanto titolare di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essa distribuiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 48 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)