Sez. 1, Sentenza n. 9771 del 15/09/1995 (Rv. 494027 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Giudicato sulla contraffazione, ottenuta dal licenziante. InvocabilitĂ nel giudizio promosso dal licenziatario per ottenere la tutela di un proprio specifico interesse - AmmissibilitĂ - Condizioni.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di brevetti per invenzioni industriali, il licenziatario con esclusiva acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente (fruendo pertanto della medesima tutela processuale ed essendo quindi legittimato ad agire nell'ipotesi di contraffazione del brevetto); ne consegue che il giudicato sulla contraffazione ottenuto dal licenziante può ben essere invocato nel diverso giudizio promosso dal licenziatario per ottenere la tutela di un proprio specifico interesse qualora la domanda si fondi sul medesimo fatto storico accertato con la sentenza dichiarativa della contraffazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 7, DPR 22/06/1979 num. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)