Sez. 1, Sentenza n. 2365 del 12/12/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172219 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ACCORDO DI ALMENO TRE PERSONE QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO - QUALITÀ DI PROMOTORE IN CAPO AD UNA SOLA DI ESSE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - ACCORDO DI ALMENO TRE PERSONE QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO - QUALITÀ DI PROMOTORE IN CAPO AD UNA SOLA DI ESSE - IRRILEVANZA.*
Elemento costitutivo dell'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, di cui all'art. 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685, è l'esistenza del vincolo associativo derivante dall'accordo di almeno tre persone, sicché l'associazione si costituisce nel momento stesso in cui si perfeziona tale vincolo associativo, a nulla rilevando il fatto che dei tre associati uno solo sia il promotore e gli altri due abbiano la funzione di partecipanti.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)