Sez. 6, Sentenza n. 14223 del 03/06/1989 Ud. (dep. 25/10/1989) Rv. 182339 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per l'accertamento della sussistenza del reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, non conta il momento della Costituzione dell'associazione o dell'adesione ad essa - salvo che non sia necessario accertarlo per specifici fini processuali -, ma la prova che l'associazione criminosa esiste e che ad essa partecipano almeno tre persone. (la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, per escludere l'associazione, aveva ritenuto rilevante la mancata individuazione del momento in cui almeno tre degli imputati si erano accordati per realizzare un programma criminoso per l'attuazione di una serie indeterminata di reati di spaccio). (V mass n 172219; (V mass n 168062; (V mass n 171161).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)