Sez. 2, Sentenza n. 10506 del 27/11/1996 (Rv. 500818 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita di cosa immobile - Mancata dichiarazione da parte del promittente venditore dell'assenso dato all'iscrizione di ipoteca - Inadempimento - Configurabilità - Precedente promessa dell'istituto bancario di non iscrivere ipoteca - Assenza di colpa da parte del promittente venditore - Esclusione.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Il promittente venditore il quale abbia dato assenso all'iscrizione di ipoteca sul bene non è esente da colpa, e deve considerarsi inadempiente, qualora non dichiari al promissario acquirente tale vincolo fidando sulla generica promessa, giuridicamente non vincolante, dell'istituto bancario di non avvalersi del consenso prestato, al fine di iscrivere l'ipoteca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2821
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)