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Sez. 2, Sentenza n. 10506 del 27/11/1996 (Rv. 500818 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita di cosa immobile - Mancata dichiarazione da parte del promittente venditore dell'assenso dato all'iscrizione di ipoteca - Inadempimento - Configurabilità - Precedente promessa dell'istituto bancario di non iscrivere ipoteca - Assenza di colpa da parte del promittente venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500818-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Il promittente venditore il quale abbia dato assenso all'iscrizione di ipoteca sul bene non è esente da colpa, e deve considerarsi inadempiente, qualora non dichiari al promissario acquirente tale vincolo fidando sulla generica promessa, giuridicamente non vincolante, dell'istituto bancario di non avvalersi del consenso prestato, al fine di iscrivere l'ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2821

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)