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Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 11/02/1985 (Rv. 439268 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1482 COD. CIV. - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE PREVISTA DELL'OBBLIGO DALL'ART. 1477 COD. CIV. - CONSEGUENZE - SENTENZA EX ART. 2932 COD. CIV. - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439268-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - ISCRIZIONE DI IPOTECA SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1482 COD. CIV. - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE PREVISTA DELL'OBBLIGO DALL'ART. 1477 COD. CIV. - CONSEGUENZE - SENTENZA EX ART. 2932 COD. CIV. - POTERI DEL GIUDICE.*

Qualora, dopo la conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare, il bene venga gravato da parte del promittente venditore da garanzie reali (nella specie, ipoteca), la situazione non rientra nella previsione dell'art. 1482 cod. civ., integrando invece una trasgressione dell'Obbligo ex art. 1477 cod. civ. di consegnare la cosa promessa in vendita nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto. Conseguentemente, ove il promissario acquirente agisca per l'esecuzione in Forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il giudice, accolta la domanda, nello stabilire le modalità ed i termini entro i quali l'attore deve adempiere la propria obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'Estinzione, da parte del promissario alienante, dell'ipoteca. (V 3412/80, mass n 407241; (V 1968/67, mass n 328957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)