Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12637 del 23/05/2018 (Rv. 648879 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento giudice dell’esecuzione volto all’emissione dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita - Conferimento ad esperto della relazione di stima - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rimedio - Opposizione atti esecutivi - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale venga conferito all'esperto l'incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere, con l'indicazione del relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)