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Sez. 3, Ordinanza n. 12275 del 15/05/2008 (Rv. 606774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento preparatorio del giudice dell'esecuzione ordinato all'emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita nel procedimento di espropriazione immobiliare - Conferimento ad esperto della relazione di stima dei beni con indicazione del relativo stato di possesso - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale venga conferito all'esperto l'incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere con l'indicazione del suo relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 bis, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)