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Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 08/08/1990 (Rv. 468664 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE, DI IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO O DI INSINUAZIONE TARDIVA DEI CREDITI - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468664-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE, DI IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO O DI INSINUAZIONE TARDIVA DEI CREDITI - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - LIMITI.*

Il fallito non ha capacità e legittimazione processuale nei giudizi di opposizione, di impugnazione dello stato passivo o di insinuazione tardiva dei crediti, nei quali il curatore è parte necessaria ed insostituibile, fatta eccezione - quanto alla possibilità di un intervento adesivo autonomo del fallito - per i soli giudizi in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a carico di lui. Pertanto, al di fuori di tale eccezione, eventuali interventi del fallito nelle cause in cui sia parte il curatore sono configurabili soltanto sub specie dell'intervento adesivo dipendente, alla cui stregua va escluso il diritto del fallito medesimo di impugnare la sentenza autonomamente ed indipendentemente dall'impugnazione del curatore. (V 2799/85, mass n 440565; (V 195/85, mass n 438419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)