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Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 205810 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Giudice dell'esecuzione - Possibilità di declinare le proprie attribuzioni in favore della P.A. - Esclusione - Considerazione ed individuazione di atti incompatibili con l'attuazione della demolizione - Necessità - Casi.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205810-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione non può declinare le proprie attribuzioni in favore della P.A., e deve considerare ed individuare gli atti incompatibili con l'attuazione della demolizione, fra i quali, oltre alla cosiddetta sanatoria edilizia, intesa in senso lato con riferimento al capo primo e quarto della legge n. 47 del 1985, ed alla delibera del consiglio comunale con cui venga dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e l'assenza di ogni contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, occorre inserire pure i provvedimenti giurisdizionali in sede penale, civile o amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)