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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 14/02/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 217090 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Esecuzione - Poteri del P.M. e del giudice dell'esecuzione - Concorrenti poteri della P.A. - Valutazione da parte del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217090-01

EDILIZIA - IN GENERE

Con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, gli artt. 665 e 666 c.p.p demandano al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione un potere autonomo e non di supplenza rispetto alla P.A., titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 665, Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)