Sez. 4, Sentenza n. 1582 del 12/11/1980 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147840 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Ai sensi dell'art 524 cod proc pen non sono proponibili motivi di ricorso che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento e stato devoluto al giudice di appello. Infatti, se e pur vero che possono essere dedotte in Sede di ricorso per Cassazione ragioni di diritto sostanziale in quanto a cio non e di ostacolo l'art 515 cod proc pen, tale regola non trova tuttavia applicazione, allorche le censure di diritto investano situazioni di fatto-quali ad esempio la mancata concessione di attenuanti con relativa riduzione di pena-precluse dal citato art 515 cod proc pen per non essere state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)