Sez. U, Sentenza n. 919 del 07/02/1985 (Rv. 439089 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO PER ABUSIVA OCCUPAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO NELLO SFRUTTAMENTO DI UNA CAVA SU TERRENO CONFINANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - SFRUTTAMENTO DELLA CAVA IN REGIME DI CONCESSIONE OVVERO IN FORZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA REGIONE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO PER ABUSIVA OCCUPAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO NELLO SFRUTTAMENTO DI UNA CAVA SU TERRENO CONFINANTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - SFRUTTAMENTO DELLA CAVA IN REGIME DI CONCESSIONE OVVERO IN FORZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA REGIONE - IRRILEVANZA.*
La controversia promossa dal proprietario di un fondo, per denunciare che un privato, nello sfruttamento di una cava su terreno confinante, abbia abusivamente occupato una parte del proprio immobile, asportandovi materiali, e per chiederne conseguentemente la condanna al risarcimento del danno ed al rilascio di detta porzione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto è rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo a fronte di un fatto illecito altrui, mentre resta a tal fine irrilevante che lo sfruttamento di quella cava avvenga in regime di concessione, ai sensi dell'art. 45 del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443, ovvero in forza di provvedimento autorizzatorio della regione, nella nuova disciplina in materia di cave e torbiere introdotta in attuazione dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, atteso che, anche in dette ipotesi, la controversia medesima si esaurisce nell'ambito del rapporto fra privati, senza investire gli indicati Atti amministrativi, né comunque il diverso rapporto con la pubblica amministrazione. (V 3424/83, mass n 428313; (V 4006/82, mass n 421967; (V 184/79, mass n 396251).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 45 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)