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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 22/06/1990 Cc. (dep. 18/07/1990) Rv. 184957 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI PENE ALCUNE DELLE QUALI NON CONDONABILI - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO AL CUMULO UNITARIO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENA CONDONABILE O AL CUMULO DI QUELLE CONDONABILI - LIMITI DI CUI ALL'ART. 78 COD. PEN. - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DI OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI CUMULO.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184957-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI PENE ALCUNE DELLE QUALI NON CONDONABILI - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO AL CUMULO UNITARIO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENA CONDONABILE O AL CUMULO DI QUELLE CONDONABILI - LIMITI DI CUI ALL'ART. 78 COD. PEN. - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DI OGNI SINGOLA OPERAZIONE DI CUMULO.*

In tema di indulto, non si può eseguire un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 cod. pen. e alla successiva unitaria detrazione dell'indulto, allorché questo beneficio non sia applicabile a tutte le pene concorrenti. In tale ipotesi si deve sciogliere il cumulo, applicare l'indulto alla pena condonabile (o al cumulo di quelle condonabili) e quindi procedere ad una nuova e definitiva operazione di cumulo, unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dell'indulto, mentre i limiti di cui all'art. 78 cod. pen. operano soltanto nell'ambito di ogni singola operazione. Ne consegue che se a seguito del nuovo cumulo tra tutte le pene che concorrono a formarlo, decurtate della frazione di pena condonabile, il computo aritmetico superi il limite di trent'anni di reclusione, il limite di cui all'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. viene ad operare sul nuovo cumulo che si effettua anche se ciò rende inoperante il riconosciuto condono. (V mass n 183765, ed ivi citata; (V mass n 181990; (V mass n 167284, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)