Sez. 1, Sentenza n. 6970 del 20/06/1991 (Rv. 472768 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere | Tributi contemplati dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Avviso di liquidazione della imposta di successione - Impugnazione - Omissione - Successiva ingiunzione - Impugnazione - Ammissibilità - Limiti.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere
Con riguardo ai tributi contemplati dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nella specie, imposta di successione), la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta preclude, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, d.P.R. citato (come modificato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, l'impugnazione della successiva ingiunzione per motivi attinenti all'"an" ed al "quantum" dell'imposta stessa, potendo tale impugnazione in quel caso essere proposta solo per denunciare vizi propri dell'atto impugnato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)