Sez. 1, Sentenza n. 256 del 14/01/1998 (Rv. 511528 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Attività privata - Studio medico e ambulatorio privato - Differenze - Ambulatorio rendente necessario per l'esercizio l'autorizzazione di cui agli artt. 3 legge reg. Lombardia n. 5 del 1986 e 193 TULPS - Nozione - Fattispecie in tema di attività odontoiatrica.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
Deve qualificarsi come ambulatorio, per il cui esercizio è richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 legge reg. Lombardia n. 5 del 1986 e 193 TULPS, l'autorizzazione da parte della competente Azienda USSL, ogni struttura aziendale destinata alla diagnosi e / o alla terapia medica extraospedaliera, mentre deve ritenersi semplice studio medico quello nel quale si eserciti un'attività sanitaria il cui profilo professionale si appalesi come assolutamente prevalente rispetto a quello organizzativo, senza che, contro tale interpretazione, possa legittimamente invocarsi altra e diversa nozione di ambulatorio, quale quella eventualmente desumibile dal disposto normativo di cui al tariffario delle tasse sulle concessioni regionali approvata con D.Lgs n. 230 del 1991, diversa essendo la finalità delle norme sin qui richiamate, l'una eminentemente fiscale, l'altra di controllo e tutela sanitaria, propria della P.A. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che uno studio odontoiatrico dovesse qualificarsi come ambulatorio condividendo le osservazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla complessità delle strutture diagnostiche e terapeutiche utilizzate, alla vastità ed al numero dei locali adibiti all'attività di dentista, alla evidente pubblicizzazione della struttura mediante targa stradale indicante l'apertura al pubblico in tutti i giorni feriali, alla presenza di un dipendente fisso). (Vedi Cass. pen. 9405318 e 9510043)
Riferimenti normativi: Legge Reg. 17/02/1986 num. 5 art. 2, Legge Reg. 17/02/1986 num. 5 art. 3, Decreto Legisl. 22/06/1991 num. 230 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)