Sez. 1, Sentenza n. 5798 del 17/03/2005 (Rv. 580306 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Interruzione della prescrizione - Compimento di atti di esercizio della pretesa sanzionatoria - NecessitĂ - Atti atipici manifestanti analoga intenzione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha negato efficacia interruttiva della prescrizione sia all'invito al pagamento, trattandosi di atto estraneo al procedimento sanzionatorio, sia alla richiesta di audizione da parte dell'interessato, in quanto atto non costituente esercizio della pretesa sanzionatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)