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Sez. L, Sentenza n. 17054 del 19/08/2005 (Rv. 583315 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Notificazione dell'ordinanza-ingiunzione - Interruzione - Idoneità - Altri atti idonei - Sussistenza - Conseguenze - Necessità della valida notifica dell'ordinanza-ingiunzione per interrompere la prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583315-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

Atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)