diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7767 del 27/03/2013 (Rv. 626054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di "aliud pro alio" - Novità rispetto all'eccezione di sussistenza di vizi - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità in appello.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La contestazione dell'acquirente circa la totale difformità tra quanto pattuito e quanto consegnato concreta un'eccezione diversa rispetto alla deduzione con cui egli lamenti che la merce consegnata è affetta da vizi, la quale si fonda sul presupposto dell'identità sostanziale di genere del bene ricevuto con quello previsto dal contratto. Ne consegue che l'eccezione di "aliud pro alio", proposta per la prima volta in appello, è inammissibile per il divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)