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Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 05/02/2013 (Rv. 625018 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Nozione - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625018-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In tema di procedimento di appello, è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo; né può essere considerata nuova la questione di diritto prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo od estintivo della pretesa azionata con la domanda avversaria (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo il ricorso, ha disatteso la doglianza relativa all'asserita introduzione nel giudizio di appello di un nuovo tema di indagine e di decisione circa pretesi lavori abusivi, avendone rilevato la loro trattazione in primo grado dalla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)