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Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009 (Rv. 610328 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Controversia in materia di infortuni sul lavoro - Qualità di datore di lavoro del soggetto convenuto in giudizio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie concernente l'iniziale omessa chiamata in causa della società datoriale e di altri soggetti, evocati in giudizio ad istanza di parte.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610328-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue in materia di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va determinata in base alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del lavoro, in quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era verificato nell'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di lavoro, senza che assumesse rilievo l'iniziale omessa chiamata in giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex art. 106 cod. proc. civ., evincendosi dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo il diretto collegamento tra la vicenda e il rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)