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Sez. L, Sentenza n. 3311 del 08/04/1994 (Rv. 486087 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato | Estensione - Controversia concernente la responsabilità del custode sequestratario giudiziario nonché amministratore della società datrice di lavoro per comportamenti idonei a pregiudicare il credito retributivo del lavoratore - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486087-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Pertanto, rientra fra le controversie anzidette (devolute alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro) la causa concernente la responsabilità, ai sensi degli artt. 67 cod. proc. civ. e 2395 e 2043 cod. civ., del soggetto che, quale custode sequestratario giudiziario nonché amministratore della società datrice di lavoro, abbia posto in essere - in particolare, trasferendo altrove, senza alcuna autorizzazione, i beni sequestrati - comportamenti tali da pregiudicare il credito retributivo del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)