Sez. 3, Sentenza n. 30404 del 08/04/2016 Cc. (dep. 18/07/2016) Rv. 267225 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Opposizione a decreto penale di condanna - Mancanza della sottoscrizione del difensore impugnante - Procura speciale allegata all'impugnazione con autentica del difensore della sottoscrizione dell'imputato - Sufficienza - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle forme di proposizione consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente; ne deriva che deve ritenersi rituale l'atto di opposizione a decreto penale di condanna privo della sottoscrizione del difensore impugnante, ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'atto di opposizione, privo della sottoscrizione del difensore, presentato nella cancelleria del G.i.p. unitamente alla procura speciale rilasciata dall'imputato e sottoscritta anche dal difensore per autentica, in relazione al quale la cancelleria aveva attestato, a margine dell'atto, che quest'ultimo era stato presentato dal difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)