Sez. 5, Sentenza n. 38722 del 06/07/2010 Ud. (dep. 03/11/2010) Rv. 248896 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE | Atto di impugnazione sottoscritto dal difensore con sigla incomprensibile - Presentato da un praticante di studio non munito di delega - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - IN GENERE
È ammissibile l'atto di impugnazione (nella specie appello) sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile e presentato da un praticante di studio non munito di delega, in quanto l'inammissibilità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. si configura soltanto ove vi sia incertezza sulla legittima provenienza dell'atto e non quando, come nella specie, la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento; né, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta, essendo sufficiente anche un incarico orale desumibile dalla natura del rapporto e dalle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto, quale quello conferito al praticante di studio, legato al "dominus" da rapporto fiduciario, tale da far presumere ragionevolmente l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)