Sez. 1, Sentenza n. 20325 del 15/10/2004 (Rv. 578434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Morte del difensore - Interruzione del processo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Limiti - Fattispecie. .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò - pur considerato il rilievo delle attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso (produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, ecc.) - non contrasta, manifestamente, con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., perchè il legislatore ben può - nei limiti della ragionevolezza - ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l'effettività del contraddittorio (ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato), ovvero escludere per il solo giudizio di cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l'effetto interruttivo collegato ad eventi (come, appunto, la morte del difensore) viceversa incidenti sul giudizio di merito, ritenendo che a tali evenienze possa e debba far fronte la parte, gravata quindi dell'onere di attivarsi, o - nel giudizio di legittimità - di prestare particolare attenzione. Un problema di effettività del diritto di difesa potrebbe porsi, invece, nel caso di morte del difensore successiva alla notifica dell'avviso dell'udienza davanti alla Corte di cassazione, sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare all'udienza con la necessaria preparazione (ipotesi, però, nella fattispecie esclusa dalla Corte Cass. in considerazione del fatto che l'udienza di discussione si era in effetti svolta, a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, dopo circa sei mesi dalla morte del difensore del ricorrente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)