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Sez. U, Sentenza n. 11195 del 14/10/1992 (Rv. 478903 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Nel processo di cassazione - Inammissibilità - Necessità di atti o iniziative della parte o del difensore dopo la proposizione del ricorso - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1992-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478903-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

Il principio, secondo il quale il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, non trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)