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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 (Rv. 661561 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Impugnazione del capo di condanna ex art. 96 c.p.c. - Accoglimento della censura - Soccombenza della controparte - Configurabilità - Conseguenze in tema di spese processuali. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - In genere.
Stato
decisa il 2021-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661561-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)