Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 (Rv. 643825 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)