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Sez. 1, Sentenza n. 1495 del 11/02/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210552 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione in verbale - Necessità ai fini dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Condizione per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'emissione delle misura cautelari - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210552-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie, come la nomina di un interprete, con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle operazioni di cui agli artt. 143 e seguenti cod. proc. pen., è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)